La Banca d’Italia e l’Arbitro Bancario Finanziario hanno recentemente ribadito l’obbligo in capo alle banche, che abbiano concesso contratti di finanziamento contro cessione del quinto, di procedere al rimborso delle commissioni e del premio assicurativo, versati dal cliente, nei casi in cui quest’ultimo abbia estinto in anticipo o rinnovato.
Sono rimborsabili, secondo quanto stabilito dall’Arbitro Bancario ( tra le tante decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 3583 del 2015, Collegio di Roma, n. 417 del 2017) e dall’art. 125 del Testo Unico Bancario, le commissioni indicate sul contratto (commissioni banca – commissioni accessorie – commissioni intermediazione e il premio di polizza assicurativa), secondo un criterio proporzionale c.d. “pro rata temporis”, gli importi recuperabili variano da qualche centinaio a diverse migliaia di euro.
Nessuna banca, attualmente, procede automaticamente al ricalcolo e al rimborso delle somme in esame: è necessario, preliminarmente, inviare una lettera raccomandata attraverso la quale richiedere il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo, in caso di rigetto occorrerà presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o in alternativa, ricorrere all’autorità giudiziaria.
Ex lege consiglia di affidarsi a professionisti del settore in grado di effettuare una perizia dettagliata attestante le somme recuperabili, molto spesso infatti gli istituti bancari procedono solo a un rimborso forfettario, non riconoscendo il ristoro totale delle somme trattenute. E’ importante sapere che dall’estinzione o dal rinnovo del contratto di cessione del quinto non devono essere trascorsi più di 10 anni.
Ai fini di una puntuale valutazione della tua posizione, è necessario essere in possesso del contratto di cessione del quinto e del conteggio estintivo. Impegnata da diversi anni nella tutela dei diritti del consumatore, l’associazione Diritti&Consumatori, anche con il suo portale Ex lege, assistita dai suoi legali, affianca centinaia di utenti nella procedura di recupero di queste somme, attraverso una preliminare valutazione gratuita del caso ( perizia su contratto e conteggio estintivo, qualora non se ne sia in possesso un nostro legale potrà farne richiesta di copia all’istituto bancario), richiedendo un compenso solo a rimborso ottenuto e a procedura completata, senza spese e costi da versare in anticipo.