Il decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), oltre a definire i poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva della Banca d’Italia nei confronti degli istituti bancari presenti sul territorio italiano, impone alle banche rigidi criteri di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
Il titolo VI del summenzionato decreto, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.141 del 2010, stabilisce che rappresenta diritto del cliente conoscere in modo chiaro il tasso di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ciò attraverso la predisposizione di contratti redatti per iscritto e di comunicazioni chiare, almeno una volta all’anno, relative allo svolgimento del rapporto.
Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore è chiamato a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, ad informare sulle modalità di recesso, sul diritto del cliente di rimborsare anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore e di ottenere ( art. 125 sexies) la restituzione dei costi connessi al finanziamento in proporzione alla vita residua del contratto ( commissioni e premio assicurativo).
Ricorrenti i casi di illegittimità della segnalazione del nominativo del consumatore presso le banche dati regolamentate a livello pubblico e privato.
La Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l’indebitamento della clientela verso le società finanziarie, e le società private di informazioni creditizie (c.d. SIC), spesso determinano un grave pregiudizio personale e alla reputazione commerciale del soggetto indebitamente segnalato.
A tal proposito, il Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, all’4, comma 7, e l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, dispongono l’obbligo, in capo all’istituto bancario, di avvertire l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazione creditizia.
Ancora, rappresenta ulteriore obbligo, in capo all’istituto bancario, quello di esaminare la complessiva situazione del cliente prima di iscriverlo nel registro dei crediti a sofferenza nelle banche dati creditizie.