Se hai ricevuto una cartella di pagamento o una comunicazione da parte dell’Agente della riscossione puoi richiedere una consulenza a un nostro esperto, valuterà la sussistenza dei presupposti formali richiesti dalla legge per poter eventualmente contestare il contenuto dell’atto notificato.
Effettuata una valutazione della documentazione allegata, un nostro avvocato potrà consigliarti, in presenza di eventuali vizi propri dell’atto, l’opportunità di poter presentare un ricorso alle competenti autorità (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) o un’istanza in autotutela, o, ancora, redigere per te una richiesta di accesso agli atti.
Secondo le recenti disposizioni normative, il contribuente, per importi inferiori a 20.000 euro, prima di adire il giudice competente, dovrà attivare, qualora intenzionato a contestare il contenuto di una cartella di pagamento o un fermo amministrativo, un tentativo di mediazione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, all’esito del quale l’Agente della riscossione potrà accogliere la proposta di mediazione, rigettare il reclamo o annullare l’atto contestato.
Nel caso in cui l’importo richiesto dall’agente della riscossione non possa essere contestato il contribuente può richiedere una rateazione ordinaria del debito fino a 72 rate o straordinaria, fino a 120 rate, beneficio quest’ultimo concesso in presenza di comprovata difficoltà economica del richiedente.