Può spesso capitare, infatti, che la concessione di un finanziamento, già nella sua fase istruttoria, possa essere negata sulla base di valutazione della referenza creditizia del cliente, ciò a causa del mancato o ritardato pagamento di rate di un rapporto di credito in essere, circostanza che determina la segnalazione del nominativo del cliente presso le richiamate banche dati anche fino a 36 mesi.
E’importante sapere che è possibile richiedere, in presenza di illegittima segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, la cancellazione del proprio nominativo, ricorrendo a un rimedio giudiziario previsto dall’art. 700 del codice di procedura civile, rimedio in grado di permettere all’interessato di ottenere nuovamente accesso al credito.
Ma quali sono i casi in cui è possibile parlare di illegittima segnalazione?
Innanzitutto l’art. 4, comma 7, del “Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”( Provvedimento del Garante n.8 del 16.11.2004), prevede che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti sono decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
Viene dunque preliminarmente in rilievo l’obbligo di invio, da parte dell’istituto bancario, del preavviso di imminente segnalazione del nominativo del soggetto presso i sistemi di informazione creditizia pubblici o privati, requisito indicato dall’art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia” quale“condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali” (art.12, co. 3, d.lgs. n.196/2003), preavviso che deve essere comunicato esclusivamente a mezzo raccomandata.
Ancora, prima di procedere alla segnalazione del mancato o ritardato pagamento di rate, relative a un determinato rapporto di credito, presso le banche dati private e pubbliche di informazione creditizia, la banca segnalante ha l’obbligo di effettuare una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, valutazione che non può limitarsi alla verifica di un mero inadempimento, ma deve considerare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico finanziaria del cliente, quali ad esempio la presenza di protesti, di procedure esecutive, lo squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza della posizione debitoria e, quindi, verificare la capacità di produrre reddito e la liquidità del soggetto segnalato.
Se il tuo nominativo risulta censito presso una banca dati privata o pubblica, e, dunque, a causa della segnalazione quale “cattivo pagatore”non riesci ad ottenere un nuovo finanziamento, puoi richiudere una consulenza ad Exlege, un legale ti fornirà l’ausilio di cui hai bisogno, valutando il tuo caso e l’eventuale sussistenza di elementi che rendono illegittima la tua segnalazione.