La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), può avere natura consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale, sulla scorta delle ultime novità normative, può seguire tre diverse strade alternative tra loro:
- Accordo omologato in Tribunale: in questa ipotesi, il ricorso presentato da un avvocato, una volta che i coniugi abbiano trovato un accordo in ordine all’affido di eventuali figli, all’assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali, viene depositato presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, seguirà un’udienza fissata dal Presidente del Tribunale all’esito della quale verrà emesso, in caso di mancata conciliazione, provvedimento di omologa.
- Negoziazione assistita: il D.l. 132/2014 prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita, predisposta da almeno un avvocato per parte, i coniugi possano addivenire a una separazione consensuale equiparata ai provvedimenti giudiziali, da trascriversi presso gli uffici dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto.
- Accordo dinanzi al sindaco: organo incaricato di ricevere e seguire la procedura di separazione consensuale è il Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, non è possibile ricorrere a questi tipo di procedura in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti.
La separazione giudiziale viene richiesta in caso di mancato accordo tra le parti, da un coniuge nei confronti di un altro.
La domanda di separazione giudiziale viene proposta con ricorso da presentarsi presso il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio; una volta presentato il ricorso e fissata, da parte del Presidente del Tribunale, l’udienza di comparizione delle parti, una volta esperito il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti urgenti reputati opportuni nell’interesse dei figli, il procedimento seguirà le forme del processo ordinario.