La capacità di agire dell’individuo è strettamente collegata alla sua idoneità a curare i propri interessi, in tal senso diversi sono gli strumenti di protezione che il nostro ordinamento ha predisposto per tutelare soggetti parzialmente o totalmente incapaci.
Amministrazione di sostegno: l’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla legge n. 6 del 2004, una misura chiamata ad offrire adeguata protezione ai soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi a causa di uno stato di infermità anche parziale o temporanea o di menomazione fisica o psichica.
Nei casi sopra descritti, il beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno conserva una capacità di agire limitata per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza o rappresentanza dell’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.
Inabilitazione: disciplinata dall’art. 415 del codice civile, l’inabilitazione rappresenta una situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisico-psichiche del soggetto ( infermità di mente abituale e non grave, prodigalità, abuso di bevande alcooliche o di stupefacenti) tale da determinare, a favore dell’inabilitato, la nomina di un curatore chiamato non a sostituire ma a integrare, limitatamente agli interessi di natura patrimoniale, la volontà dell’inabilitato.
Interdizione: l’interdizione giudiziale ( art. 414 c.c.) rileva nelle ipotesi in cui un soggetto si trovi affetto da abituale infermità, e pertanto dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi.
Alla funzione tutoria sovrintende il giudice tutelare, il quale provvede alla nomina del tutore, chiamato a compiere da solo tutti gli atti di amministrazione ordinaria per il mantenimento dell’interdetto e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione con l’autorizzazione del predetto giudice, e del protutore, che rappresenta l’interdetto quando l’interesse di costui sia in contrasto con quello del tutore e compie gli atti conservativi e urgenti di amministrazione qualora manchi il tutore.